Cass. pen. n. 9459 del 06 novembre 2024

Testo massima n. 1


DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Provvedimenti di rigetto dell’istanza, revoca o modifica dell’ammissione - Opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 - Disciplina applicabile - Individuazione.


In tema di patrocinio a spese dello Stato, il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso contenuto al rito semplificato di cognizione, oggi regolato dagli artt. 281-decies e ss. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza ovvero di revoca o modificazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, da coordinare, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 29385 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 281 decies
Cod. Proc. Civ. art. 281 undecies
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

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