Cass. civ. n. 9460 del 09 aprile 2024

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE Assicurazione per la responsabilità civile - Cessione di ramo d’azienda - Art. 2560 c.c. - Applicabilità - Condizioni - Esistenza del debito della cedente al tempo della cessione - Momento di riferimento - Verificazione dell’illecito - Ragioni.


In tema di assicurazione sulla responsabilità civile, in caso di cessione di ramo d'azienda da parte dell'assicuratore che ha stipulato la polizza, trova applicazione l'art. 2560 c.c. - con conseguente solidarietà del conferente nell'obbligazione assicurativa - se al momento della cessione è configurabile in capo alla cedente una posizione di mero debito e, cioè, quando l'assicurato (terzo ceduto) ha pagato il premio ed è già sorta l'obbligazione dell'assicuratore per essersi verificato il fatto illecito oggetto della copertura, in quanto l'obbligazione ex art. 1917 c.c. sorge con l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato nei confronti del danneggiato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 30795 del 2011

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2560
Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

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