Cass. civ. n. 9460 del 9 aprile 2024

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE


Assicurazione per la responsabilità civile - Cessione di ramo d’azienda - Art. 2560 c.c. - Applicabilità - Condizioni - Esistenza del debito della cedente al tempo della cessione - Momento di riferimento - Verificazione dell’illecito - Ragioni.


In tema di assicurazione sulla responsabilità civile, in caso di cessione di ramo d'azienda da parte dell'assicuratore che ha stipulato la polizza, trova applicazione l'art. 2560 c.c. - con conseguente solidarietà del conferente nell'obbligazione assicurativa - se al momento della cessione è configurabile in capo alla cedente una posizione di mero debito e, cioè, quando l'assicurato (terzo ceduto) ha pagato il premio ed è già sorta l'obbligazione dell'assicuratore per essersi verificato il fatto illecito oggetto della copertura, in quanto l'obbligazione ex art. 1917 c.c. sorge con l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato nei confronti del danneggiato.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2560
Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 30795/2011

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