Cass. civ. n. 9471 del 11 aprile 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Errore revocatorio - Percezione inesatta della documentazione prodotta in giudizio - Configurabilità - Fattispecie.


Costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso volto a censurare l'erroneità della condanna alle spese di lite in presenza di dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. in calce alla procura, siccome proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c. anziché secondo lo schema della revocazione ex art. 395 c.p.c.).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 5369 del 2001

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4
Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE