Cass. pen. n. 9473 del 21 gennaio 2025
Testo massima n. 1
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI
Inutilizzabilità delle dichiarazioni ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen. - Esistenza di precisi indizi di reità sin dall'inizio - Necessità – Sussistenza - Criteri - Fattispecie.
L'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall'inizio, in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico dei medesimi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza incentrata sull'inutilizzabilità, in relazione alla fattispecie delittuosa del favoreggiamento personale, delle dichiarazioni rese, in fase di indagini, dall'acquirente di droga, sul rilievo che il predetto, sin dal primo contatto con le forze dell'ordine, aveva dichiarato di non voler indicare il nome del cedente per paura di ritorsioni, circostanza poi riscontrata dagli investigatori, sicché era configurabile, nei suoi confronti, la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., con conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 63 cod. proc. pen.).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 384 CORTE COST.