Cass. civ. n. 9479 del 09 aprile 2024
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO Effetti della cessione - "Altri accessori" trasferiti - Nozione - Fattispecie.
In tema di cessione del credito, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto incluso nell'oggetto della cessione il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in una transazione conclusa dal creditore cedente con la debitrice, trattandosi non di un diritto autonomo ma di un'utilità inerente all'esercizio del credito).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1456