Cass. civ. n. 9507 del 06 aprile 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Travisamento della prova - Censurabilità in Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.p.c. - Condizioni.


Il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 37382 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4
Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

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