Cass. civ. n. 9542 del 09 aprile 2024
Testo massima n. 1
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Prescrizione - Domanda giudiziale - Interruzione - Durata ed estensione.
La prescrizione, interrotta con la proposizione della domanda giudiziale, non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio anche per i diritti che si trovano in relazione di causalità, pure in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con la domanda principale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2945