Cass. civ. n. 9542 del 09 aprile 2024

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Prescrizione - Domanda giudiziale - Interruzione - Durata ed estensione.


La prescrizione, interrotta con la proposizione della domanda giudiziale, non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio anche per i diritti che si trovano in relazione di causalità, pure in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con la domanda principale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16120 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2943
Cod. Civ. art. 2945

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