Cass. civ. n. 9572 del 09 aprile 2024

Testo massima n. 1


APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI Direttore dei lavori - Obbligazioni relative - Contenuto - Responsabilità per vizi o difformità dell’opera appaltata - Omessa emanazione di direttive tecniche relative alla modalità di realizzazione delle opere - Sussistenza - Aspetti materiali marginali e meramente operativi dell’esecuzione delle stesse - Esclusione - Fattispecie.


Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse. (Nella fattispecie, relativa a vizi da risalita di umidità, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del direttore dei lavori, perché tra i suoi compiti rientra anche impartire espresse direttive tecniche sulla necessità di applicare una guaina protettiva sul solaio di fondazione e sui tramezzi interni dei fabbricati in costruzione, implicando una scelta di carattere tecnico-professionale, da operarsi in base alle caratteristiche degli edifici da realizzare ed alle caratteristiche, anche geologiche, del sottostante terreno).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23174 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1176
Cod. Civ. art. 1655
Cod. Civ. art. 2230

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