Cass. civ. n. 9573 del 12 aprile 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notificazione dell'atto di impugnazione - Indirizzo PEC risultante dai pubblici registri - Validità - Indirizzo PEC non più attuale contenuto nell'elezione di domicilio presso il difensore - Difformità - Irrilevanza.


È valida la notificazione dell'atto di impugnazione effettuata all'indirizzo di posta elettronica del procuratore domiciliatario risultante, al momento della notificazione stessa, dai pubblici registri, essendo irrilevante che lo stesso non corrisponda a quello - rivelatosi non più attuale - contenuto nell'elezione di domicilio effettuata dalla parte presso il suddetto difensore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 33806 del 2021

Normativa correlata

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 285
Cod. Proc. Civ. art. 170
Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE