Cass. pen. n. 9599 del 13 febbraio 2025

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - Condanna irrevocabile per rapina anteriore alla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale - Richiesta al giudice dell'esecuzione di applicazione della circostanza attenuante della lieve entità - Possibilità - Condizioni.


Il condannato per il delitto di rapina all'esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l'art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, può chiedere al giudice dell'esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 53019 del 2014

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE
Costituzione art. 136
Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST.

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