Cass. civ. n. 9609 del 07 aprile 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Atto dispositivo posto in essere nel corso di un giudizio - Pregiudizio per il credito relativo al rimborso delle spese processuali - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


al pagamento delle spese processuali, fosse necessaria la prova del "consilium fraudis" del debitore, non riscontrato nel caso di specie).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4694 del 1980

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2901
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

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