Cass. civ. n. 9613 del 11 aprile 2023
Testo massima n. 1
SERVITU' - IN GENERE Opere necessarie relative alla conservazione della servitù - Legittimazione del proprietario del fondo dominante - Sussistenza - Legittimazione di altri soggetti aventi interesse alla conservazione della servitù - Esclusione.
Solo il proprietario del fondo dominante è legittimato, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 1069 c. c., ad effettuare le opere necessarie per la conservazione della servitù; deve, quindi, escludersi che una tale facoltà possa essere esercitata da terzi (locatari, affittuari o comodatari) i quali, pur aventi un interesse alla buona conservazione della servitù, dovranno rappresentare la necessità di un tale intervento al proprietario del fondo dominante loro legato dal rapporto obbligatorio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 934
Cod. Civ. art. 936
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.