Cass. civ. n. 9613 del 11 aprile 2023

Testo massima n. 1


SERVITU' - IN GENERE Opere necessarie relative alla conservazione della servitù - Legittimazione del proprietario del fondo dominante - Sussistenza - Legittimazione di altri soggetti aventi interesse alla conservazione della servitù - Esclusione.


Solo il proprietario del fondo dominante è legittimato, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 1069 c. c., ad effettuare le opere necessarie per la conservazione della servitù; deve, quindi, escludersi che una tale facoltà possa essere esercitata da terzi (locatari, affittuari o comodatari) i quali, pur aventi un interesse alla buona conservazione della servitù, dovranno rappresentare la necessità di un tale intervento al proprietario del fondo dominante loro legato dal rapporto obbligatorio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3634 del 2007

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1069
Cod. Civ. art. 934
Cod. Civ. art. 936
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

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