Cass. pen. n. 9618 del 19 febbraio 2025

Testo massima n. 1


ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE - Udienza predibattimentale ex art. 554-ter cod. proc. pen. - Possibilità di emettere sentenza di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - Sussistenza - Ragioni - Non opposizione dell’imputato - Necessità - Esclusione.


L'assimilazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. a quella prevista dall'art. 425 cod. proc. pen., operata anche attraverso il richiamo contenuto nell'art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., consente al giudice dell'udienza predibattimentale di applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. a prescindere dalla non opposizione dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che l'impiego della locuzione "predibattimentale" per indicare la sentenza di proscioglimento resa a norma dell'art. 469 cod. proc. pen. non deve indurre in errore, dovendosi escludere che tale pronunzia sia sovrapponibile a quella emessa ex art. 554-bis cod. proc. pen., posto che, nel primo caso, il giudice, per poter emettere la sentenza di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. deve necessariamente sentire le parti e raccogliere la loro non opposizione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 28063 del 2024

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE

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