14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14176 del 18 giugno 2009
Testo massima n. 1
L’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall’art. 2105 c.c., dovendo integrarsi con gli arti. 1175 e 1375 c.c., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l’illegittimità del licenziamento irrogato, per violazione dell’obbligo di fedeltà, ad un lavoratore che aveva svolto la pratica legale curando, in sede giudiziaria o extragiudiziaria, interessi di terzi in conflitto con quelli del datore di lavoro, ritenendo irrilevante la scarsa complessità dell’attività o il ridotto impegno richiesto dalla stessa ].
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]