14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12489 del 26 agosto 2003
Testo massima n. 1
L’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato va collegato ai principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., e, pertanto, impone al lavoratore di tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente, per cui, ai fmi della violazione dell’obbligo di fedeltà incombente sul lavoratore ex art. 2105 c.c., è sufficiente la mera preordinazione di una attività contraria agli interessi del datore di lavoro anche solo potenzialmente produttiva di danno. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto costituire violazione dell’obbligo di fedeltà l’attività del dipendente volta alla costituzione di una società, o anche di una impresa individuale, avente ad oggetto la medesima attività economica-commerciale svolta dal datore di lavoro. ].
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