14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2949 del 4 aprile 1997
Testo massima n. 1
I comportamenti posti in essere dal lavoratore licenziato [ il quale richieda la reintegrazione nel posto di lavoro ] nel periodo intermedio tra il licenziamento e l’ordine di reintegrazione possono avere rilievo sotto il profilo dell’eventuale violazione dell’obbligo di fedeltà [ art. 2105 c.c. ], che permane anche nel periodo suddetto, e possono anche giustificare un nuovo licenziamento, tenendo conto però che dalla violazione di tale obbligo [ violazione nella specie consistente nello svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di altro datore di lavoro, operante in concorrenza con il datore di lavoro originario ] non consegue automaticamente una facoltà per quest’ultimo di procedere ad un nuovo licenziamento, dovendo in ogni caso valutarsi la gravità in concreto della condotta inadempiente del lavoratore e la sussistenza della proporzionalità tra tale condotta e l’estremo rimedio costituito dalla risoluzione del rapporto.
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