14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 512 del 18 gennaio 1997
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi in cui la giusta causa del licenziamento consista nella violazione dell’obbligo di fedeltà incombente sul lavoratore, ai sensi dell’art. 2105 c.c. [ violazione per la cui sussistenza basta anche la mera preordinazione di una attività contraria agli interessi del datore di lavoro, potenzialmente produttiva di danno, quale, nella specie, la costituzione di una società diretta a far concorrenza al datore di lavoro ] trattandosi di obbligo imposto direttamente dalla legge, non ne è necessaria la previsione in un codice disciplinare affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori, a norma dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, né rileva l’accertamento dell’intensità dell’elemento psicologico della mancanza.
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