Cass. civ. n. 965 del 15 gennaio 2025

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Esonero in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Dichiarazione sostitutiva della certificazione - Modalità di redazione - Mancanza della specifica indicazione dell'anno a cui riferire il reddito - Irrilevanza - Ragioni - Deposito della dichiarazione in prossimità dell'udienza di discussione in appello - Ammissibilità - Condanna alle spese comunque emessa - Conseguenze.


In tema di esonero dalle spese legali ex art. 152 disp. att. c.p.c., la dichiarazione sostitutiva della certificazione non deve essere redatta secondo uno schema rigido e predeterminato, sicché è idonea allo scopo anche una dichiarazione sprovvista della specifica indicazione dell'anno a cui riferire il possesso di un reddito inferiore alla soglia legale (ben potendo tale riferimento desumersi implicitamente dal tenore della disposizione citata che attribuisce rilievo "all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio"), né ha rilievo preclusivo la circostanza che la dichiarazione sia stata depositata solo in prossimità della discussione in appello, in quanto l'efficacia dell'autocertificazione deve intendersi riferita all'intero giudizio in relazione al quale è presentata; conseguentemente, la condanna alle spese comunque emessa va considerata come pronunciata in una situazione di carenza di potere giurisdizionale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16132 del 2016

Normativa correlata

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

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