Cass. civ. n. 9660 del 11 aprile 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Sospensione dell'esecuzione ex art. 401 c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Sentenze emesse ex art. 384, comma 2, c.p.c.
Nel procedimento per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione (ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.), la sospensione prevista dall'art. 401 c.p.c. è ammissibile per le sole sentenze astrattamente suscettibili di esecuzione e, quindi, solo per quelle emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c..
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4
Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.