Cass. civ. n. 9660 del 11 aprile 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Sospensione dell'esecuzione ex art. 401 c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Sentenze emesse ex art. 384, comma 2, c.p.c.


Nel procedimento per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione (ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.), la sospensione prevista dall'art. 401 c.p.c. è ammissibile per le sole sentenze astrattamente suscettibili di esecuzione e, quindi, solo per quelle emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c..

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14680 del 2012

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 401
Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4
Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

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