Cass. civ. n. 9871 del 8 luglio 2002

Testo massima n. 1


La computabilità o meno del compenso per lavoro notturno prestato con continuità ai fini degli istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio) deve essere verificata alla stregua della disciplina collettiva, nel rispetto dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. c. c., tenendo presente che il principio di omnicomprensività della retribuzione, valido solo per determinati istituti di origine legale, non opera neppure come criterio sussidiario, ed altresì che la disciplina prevista dall'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946, reso efficace erga omnes dal D.P.R. n. 1070 del 1960, è derogabile dalla contrattazione collettiva, ove quest'ultima preveda una più favorevole disciplina complessiva del singolo istituto. (Fattispecie relativa alla contrattazione collettiva per i dipendenti degli aeroporti).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE