Cass. civ. n. 9673 del 13 aprile 2025
Testo massima n. 1
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Contratto di fideiussione - Termine di efficacia della garanzia - Termine di decadenza per far valere la garanzia stessa - Distinzione - Criteri - Fattispecie.
Nel contratto di fideiussione il termine di efficacia del contratto si distingue da quello di decadenza dai diritti dallo stesso derivanti, in quanto il primo indica il momento entro cui deve verificarsi l'inadempimento per essere coperto dalla garanzia, mentre il secondo individua il tempo entro il quale il creditore, una volta rimasto inadempiente il debitore, deve attivarsi per far valere il diritto nei confronti del garante, pena la sua perdita. (In applicazione di tale principio, la S.C., in riferimento ad una fideiussione prestata a garanzia della stipula di un contratto definitivo, fino alla sottoscrizione del rogito notarile e comunque non oltre una certa data, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato tale termine come di decadenza, anziché di efficacia).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1184
Cod. Civ. art. 1322
Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.