Cass. civ. n. 9675 del 12 aprile 2023

Testo massima n. 1


NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE


Stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell’oggetto - Obbligo risarcitorio da omessa informazione del notaio rogante - Sussistenza - Misura - Obbligo di restituzione del corrispettivo in capo alla parte contrattuale - Rilevanza ostativa - Esclusione - Fattispecie.


La stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell'oggetto è suscettibile di determinare in capo al notaio rogante un obbligo di risarcimento del danno da omessa informazione commisurato al corrispettivo contrattuale versato dall'una all'altra parte contrattuale, non rilevando in senso contrario che dalla nullità derivi, per quest'ultima, il distinto obbligo di restituire l'indebito eventualmente ricevuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti di un notaio, che aveva omesso di informare la cessionaria di un credito IVA, della incedibilità del credito IVA portato dalla cedente in compensazione e non chiesto a rimborso).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2055
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2236

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Precedenti: Cass. civ. n. 15305/2013

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