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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3233 del 3 aprile 1999

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3233 del 3 aprile 1999

Testo massima n. 1

L’art. 2113 c.c. non ha l’effetto di rendere annullabili tutte le rinunce e le transazioni del lavoratore indipendentemente dalla natura dei diritti che ne costituiscono oggetto, ma si riferisce specificamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria derivanti al lavoratore dalla lesione di fondamentali diritti alla persona [ come il diritto alla salute, al riposo settimanale, alle ferie, alla previdenza e assistenza etc., gli atti dismissori dei quali rimangono soggetti al più radicale regime invalidante della nullità ex art. 1418 c.c. ]. Soltanto per tali diritti patrimoniali — i quali, secondo la disciplina comune, sarebbero pienamente dismissibili — opera la speciale disciplina dettata dall’art. 2113 cit. che, da un lato, rende invalidi i negozi di rinunzia e transazione solo se tempestivamente impugnati nel termine semestrale e, dall’altro, considera estranee al regime di invalidità e di impugnativa da essa introdotto le conciliazioni riconducibili alla previsione del suo ultimo comma. [ Fattispecie in materia di crediti risarcitori maturati per effetto dell’illegittimo frazionamento del riposo settimanale ].

Testo massima n. 2

L’ipotesi di totale assenza del riposo settimanale e quella dell’illegittimo [ alla stregua della sentenza della Corte costituzionale. n. 23 del 1982 ] frazionamento dello stesso non sono tra loro equiparabili perché nella seconda non si ha inadempimento ma inesatto adempimento della prestazione dovuta; la diversità, sul piano concettuale, delle due suddette situazioni giuridiche non può non riflettersi sulle conseguenze da essa prodotte in termini di lesione del diritto [ al riposo ] costituzionalmente protetto. Il frazionamento del riposo settimanale – a differenza della sua mancata fruizione senza recupero – non comporta, infatti, una prestazione aggiuntiva ed eccedente rispetto a quella già compensata con la retribuzione mensile e perciò non può determinare l’insorgenza per il lavoratore del diritto a un compenso di natura retributiva analogo a quello riconosciuto per il caso di mancata fruizione [ salva l’eventuale maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale, ove a causa del frazionamento del riposo la prestazione lavorativa debba essere eseguita in questa giornata ], ma fa sorgere esclusivamente il diritto a un’attribuzione patrimoniale di natura risarcitoria – suscettibile di predeterminazione in sede negoziale – destinata non già a compensare una prestazione di lavoro eccedente rispetto agli obblighi contrattuali, ma a indennizzare il lavoratore medesimo per il titolo [ autonomo e diverso ] rappresentato dal godimento irregolare del riposo e dalla conseguente usura psicofisica.

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