Cass. civ. n. 9690 del 12 aprile 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Disconoscimento della scrittura privata - Tardività - Rilevabilità d’ufficio - Esclusione - Eccezione - Proponibilità in sede di precisazione delle conclusioni - Sussistenza - Comparsa conclusionale - Esclusione - Ragioni.


L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ha natura sostanziale e non può, perciò, essere rilevata d'ufficio, sicché, nel caso in cui il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, è nella medesima sede che deve essere sollevata e non nella comparsa conclusionale, avendo quest'ultima l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 5666 del 1994

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 214

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