Cass. civ. n. 9690 del 12 aprile 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Disconoscimento della scrittura privata - Tardività - Rilevabilità d’ufficio - Esclusione - Eccezione - Proponibilità in sede di precisazione delle conclusioni - Sussistenza - Comparsa conclusionale - Esclusione - Ragioni.
L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ha natura sostanziale e non può, perciò, essere rilevata d'ufficio, sicché, nel caso in cui il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, è nella medesima sede che deve essere sollevata e non nella comparsa conclusionale, avendo quest'ultima l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 214