Cass. civ. n. 9694 del 12 aprile 2023

Testo massima n. 1


MEDIAZIONE - PROVVIGIONE Diritto alla provvigione - Rinuncia al pagamento dalla parte venditrice - Ammissibilità - Proposta irrevocabile - Sottoscrizione del promissario alienante - Presunzione di onerosità dell’incarico - Accertamento per testi - Ammissibilità.


In tema di mediazione, le parti possono convenire che la venditrice non debba pagare alcuna provvigione al mediatore e, qualora la prima sottoscriva una proposta irrevocabile di acquisto contenente la clausola assunta dalla parte acquirente relativa al pagamento della provvigione, ben può superare la presunzione di onerosità dell'incarico a suo carico mediante testimoni, posto che rispetto a tale proposta parte alienante deve qualificarsi come terzo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5795 del 1983

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1755
Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 1722

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