Cass. civ. n. 9694 del 12 aprile 2023

Testo massima n. 1


MEDIAZIONE - PROVVIGIONE


Diritto alla provvigione - Rinuncia al pagamento dalla parte venditrice - Ammissibilità - Proposta irrevocabile - Sottoscrizione del promissario alienante - Presunzione di onerosità dell’incarico - Accertamento per testi - Ammissibilità.


In tema di mediazione, le parti possono convenire che la venditrice non debba pagare alcuna provvigione al mediatore e, qualora la prima sottoscriva una proposta irrevocabile di acquisto contenente la clausola assunta dalla parte acquirente relativa al pagamento della provvigione, ben può superare la presunzione di onerosità dell'incarico a suo carico mediante testimoni, posto che rispetto a tale proposta parte alienante deve qualificarsi come terzo.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1755
Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 1722

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. civ. n. 5795/1983

Ricerca altre sentenze

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE