Cass. pen. n. 9708 del 16 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Potere discrezionale del giudice - Criteri - Sindacato di legittimità - Fattispecie.


In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione, in quanto fondata esclusivamente sulla sussistenza, a carico dell'imputato, di un unico precedente penale, con omessa valutazione degli altri documentati elementi, rilevanti per l'accertamento della capacità a delinquere).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 19326 del 2015

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 20 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E)
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58

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