Cass. pen. n. 9708 del 16 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PENA - IN GENERE


Pene sostitutive di pene detentive brevi - Potere discrezionale del giudice - Criteri - Sindacato di legittimità - Fattispecie.


In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione, in quanto fondata esclusivamente sulla sussistenza, a carico dell'imputato, di un unico precedente penale, con omessa valutazione degli altri documentati elementi, rilevanti per l'accertamento della capacità a delinquere).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 20 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E)
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58

Ricerca articolo

Massime correlate

Conformi: Cass. pen. n. 19326/2015

Ricerca altre sentenze