Cass. civ. n. 9710 del 14 aprile 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Fallimento della parte dopo la pubblicazione della sentenza e durante la decorrenza del termine per il ricorso per cassazione - Notificazione del ricorso al soggetto in bonis presso il procuratore domiciliatario - Nullità del ricorso - Costituzione del curatore - Sanatoria.


Se interviene il fallimento di una parte in pendenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, l'atto di impugnazione va notificato al curatore fallimentare - non già al soggetto in bonis presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di appello - a pena di nullità ex artt. 163 e 164 c.p.c., suscettibile di sanatoria in caso di costituzione in giudizio dello stesso curatore fallimentare, la quale ha il medesimo effetto della rinnovazione della notificazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16070 del 2014

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

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