Cass. civ. n. 9710 del 14 aprile 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Fallimento della parte dopo la pubblicazione della sentenza e durante la decorrenza del termine per il ricorso per cassazione - Notificazione del ricorso al soggetto in bonis presso il procuratore domiciliatario - Nullità del ricorso - Costituzione del curatore - Sanatoria.
Se interviene il fallimento di una parte in pendenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, l'atto di impugnazione va notificato al curatore fallimentare - non già al soggetto in bonis presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di appello - a pena di nullità ex artt. 163 e 164 c.p.c., suscettibile di sanatoria in caso di costituzione in giudizio dello stesso curatore fallimentare, la quale ha il medesimo effetto della rinnovazione della notificazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.