Cass. civ. n. 9723 del 10 aprile 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE


Operazioni oggettivamente inesistenti - Prova dell'inesistenza - Procedimento inferenziale - Elementi presuntivi – Sufficienza - Prova contraria del contribuente - Contenuto.


In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST.

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