Cass. civ. n. 9733 del 14 aprile 2025

Testo massima n. 1


CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - PERSONALE - STATUTO GIURIDICO ED ECONOMICO Rapporto avvocato e cliente - Accordo sul compenso professionale - Forma scritta ad substantiam - Necessità - Conseguenze - Mancata contestazione dell’accordo - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.


Ai sensi dell'art. 2233, ultimo comma, c.c. i patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali vanno redatti per iscritto a pena di nullità, non potendo assumere rilevanza un'ipotetica non contestazione dell'accordo, né potendo trarsi la prova della conclusione del primo accordo dal contenuto di quello successivo. (Nella specie, la S.C. ha che la cassato la decisione che aveva ritenuto che tra le parti fossero intercorsi due distinti accordi in punto di tariffe applicabili a prestazioni forensi, deducendo l'avvenuta conclusione del primo accordo dalla sua mancata contestazione e dalla stipulazione della ulteriore e successiva convenzione - che aveva esteso l'applicazione del primo ad un periodo ad essa antecedente - pur in assenza della necessaria prova scritta).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 717 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1326
Cod. Civ. art. 1350
Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 CORTE COST.
Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

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