Cass. civ. n. 9761 del 14 aprile 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA Giudizio di rinvio - Cassazione della condanna alle spese processuali - Domanda di ripetizione d'indebito - Legittimazione passiva - Difensore non distrattario - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
Il difensore della parte vittoriosa in base a una sentenza d'appello poi cassata con rinvio - anche se ha dichiarato solo in sede esecutiva di essere distrattario e purché abbia ottenuto, in tale qualità, l'assegnazione di somme - è passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d'indebito svolta nel giudizio di rinvio, poiché la richiesta di restituzione di quanto pagato non può essere rivolta nei confronti dell'assistito, che non ha percepito alcunché, e la domanda, tesa al ripristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, presuppone la legittimazione del solvens e dell'accipiens soltanto.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 389
Cod. Proc. Civ. art. 336