Cass. civ. n. 9780 del 12 aprile 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE Territorialità dell'imposta sulle donazioni - Bonifico bancario di attività finanziarie detenute all'estero - Donazione informale - Obbligo di registrazione - Insussistenza - Conseguenze.


In tema di territorialità dell'imposta sulle donazioni, il trasferimento, mediante bonifico bancario, di attività finanziarie detenute all'estero, integrando gli estremi di una donazione informale, per la quale non rileva la residenza del beneficiario, non comporta l'obbligo di registrazione a carico delle parti, ma solo l'applicazione dell'imposta sulle donazioni nella misura dell'8%, ove il valore imponibile sia superiore alle franchigie in vigore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8720 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 769
Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 56 bis com. 3
Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 2 com. 2
Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 55
DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

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