Cass. civ. n. 9786 del 12 aprile 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Ordinanza della Corte di cassazione - Mancanza accidentale del ricorso nel fascicolo d’ufficio - Improcedibilità del ricorso - Errore di fatto - Vizio revocatorio - Configurabilità - Fattispecie.


In tema di revocazione, l'errore di fatto, di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., deve risultare dagli "atti e documenti della causa", tra cui vanno compresi, in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa, anche quelli che, seppur ritualmente depositati, siano stati inseriti, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla parte, in un diverso fascicolo d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non provato l'errore revocatorio dell'ordinanza, che aveva dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione per l'omesso deposito degli avvisi di ricevimento della notifica, poiché non era stato documentato che i suddetti avvisi fossero stati allegati, in tale giudizio, al momento della costituzione del ricorrente e che, pertanto, fossero conoscibili dal collegio al momento della decisione).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 29634 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4
Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Costituzione art. 24
Costituzione art. 111

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