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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11107 del 26 luglio 2002

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11107 del 26 luglio 2002

Testo massima n. 1

La disposizione dell’art. 2213, primo comma, c.c., che stabilisce l’invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. — disposizione che è conforme al principio generale sancito dall’art. 1966, secondo comma, c.c., in tema di nullità delle transazioni correlate a diritti sottratti alla disponibilità delle parti, per loro natura o per espressa disposizione di legge — trova il suo limite di applicazione nella previsione di cui all’ultimo comma del citato. art. 2113 c.c., che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell’intervento in funzione garantista del terzo [ autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale ] diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso da parte del lavoratore, essendo la posizione di quest’ultimo adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro.

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