Cass. civ. n. 9811 del 14 aprile 2025
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE Pegno regolare e irregolare - Differenze - Garanzia bancaria costituita mediante bene fungibile - Qualificazione come pegno regolare o irregolare - Condizioni - Conseguenze in tema di compensazione e revocatoria.
E' assoggettabile a revocatoria fallimentare la compensazione in conto corrente dell'esposizione passiva del cliente fallito con un corrispondente debito della stessa banca verso quest'ultimo, ove si accerti la natura regolare del pegno di denaro costituito dal cliente presso la banca, dovendo considerarsi che l'esenzione da revocatoria può conseguire solo all'accertata natura irregolare del pegno di denaro, che consegue unicamente all'espresso conferimento alla banca, in sede di costituzione della garanzia, della facoltà di disposizione della somma.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2796
Cod. Civ. art. 2797