Cass. civ. n. 9812 del 15 aprile 2025

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE Pegno bancario - Monetizzazione a opera della banca - Effetti sulla decorrenza del termine per la proposizione dell'azione revocatoria.


In tema di revocatoria fallimentare, al fine di stabilire se il pagamento si collochi o meno nel "periodo sospetto" rilevante per l'esercizio dell'azione, la monetizzazione da parte della banca del pegno costituito in garanzia dal cliente poi fallito è idonea a determinare la decorrenza del relativo termine, siccome equivale al pagamento del debito garantito dal pegno stesso, restando invece irrilevante la data dell'eventuale successiva imputazione del pagamento, da parte del creditore, a uno piuttosto che a un altro dei plurimi debiti del medesimo obbligato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24137 del 2018

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1193
Cod. Civ. art. 2797

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