Cass. civ. n. 9812 del 15 aprile 2025
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE Pegno bancario - Monetizzazione a opera della banca - Effetti sulla decorrenza del termine per la proposizione dell'azione revocatoria.
In tema di revocatoria fallimentare, al fine di stabilire se il pagamento si collochi o meno nel "periodo sospetto" rilevante per l'esercizio dell'azione, la monetizzazione da parte della banca del pegno costituito in garanzia dal cliente poi fallito è idonea a determinare la decorrenza del relativo termine, siccome equivale al pagamento del debito garantito dal pegno stesso, restando invece irrilevante la data dell'eventuale successiva imputazione del pagamento, da parte del creditore, a uno piuttosto che a un altro dei plurimi debiti del medesimo obbligato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1193
Cod. Civ. art. 2797