Cass. civ. n. 9813 del 13 aprile 2023
Testo massima n. 1
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - IN GENERE Calcolo della quota di disponibile - Parte convenuta in riduzione - Deduzione di donazione indiretta effettuata dal “de cuius” a favore della parte attrice non inclusa nella riunione fittizia - Domanda - Necessità - Esclusione - Eccezione - Sufficienza - Fondamento.
In tema di azione i riduzione, nel caso in cui la donazione effettuata dal "de cuuis" in favore della parte attrice, di cui il convenuto pretenda l'imputazione "ex se", sia una donazione indiretta della quale occorra accertare l'esistenza, non è necessario proporre la relativa domanda, ma è sufficiente la semplice eccezione, in quanto il "fatto" rimane comunque diretto a provocare il rigetto dell'altrui pretesa, in conformità alla finalità tipica dell'eccezione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 99
Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.