Cass. civ. n. 9814 del 13 aprile 2023

Testo massima n. 1


MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO) Mediazione atipica onerosa - Diritto alla provvigione - Obbligo di iscrizione nei ruoli tenuti presso le camere di commercio - Sussistenza.


In caso di mediazione atipica onerosa, al mediatore che presta la propria attività nell'interesse di una delle parti, con cui instaura un rapporto di collaborazione, anche privo di stabilità, raccogliendo e comunicando proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso terzi, si applica l'art. 2 della l. n. 39 del 1989 e, pertanto, l'iscrizione all'indicato ruolo costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento della provvigione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 482 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1709
Cod. Civ. art. 1754
Cod. Civ. art. 1755
Legge 03/02/1989 num. 39 art. 2
Legge 03/02/1989 num. 39 art. 9
Decreto Legisl. 26/03/2010 num. 59

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