Cass. civ. n. 9814 del 13 aprile 2023
Testo massima n. 1
MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO) Mediazione atipica onerosa - Diritto alla provvigione - Obbligo di iscrizione nei ruoli tenuti presso le camere di commercio - Sussistenza.
In caso di mediazione atipica onerosa, al mediatore che presta la propria attività nell'interesse di una delle parti, con cui instaura un rapporto di collaborazione, anche privo di stabilità, raccogliendo e comunicando proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso terzi, si applica l'art. 2 della l. n. 39 del 1989 e, pertanto, l'iscrizione all'indicato ruolo costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento della provvigione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1754
Cod. Civ. art. 1755
Legge 03/02/1989 num. 39 art. 2
Legge 03/02/1989 num. 39 art. 9
Decreto Legisl. 26/03/2010 num. 59