Cass. civ. n. 9815 del 13 aprile 2023
Testo massima n. 1
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Spese legali - Assenza di convenzione tra le parti - Liquidazione ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2008 - Valori minimi - Derogabilità ad opera del giudice - Esclusione.
In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 6
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.