Cass. civ. n. 15308 del 7 agosto 2004
Testo massima n. 1
Il disposto dell'art. 2115, terzo comma, c.c. — che stabilisce la nullità di qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza — non è applicabile qualora le parti abbiano inteso transigere non già su eventuali obblighi del datore di lavoro di corrispondere all'Inps i contributi assicurativi, bensì sul danno subito dal lavoratore per l'irregolare versamento dei contributi stessi.
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