Cass. civ. n. 1432 del 11 febbraio 1998

Testo massima n. 1


Le prestazioni previdenziali e pensionistiche di fonte negoziale non hanno carattere di indisponibilità ed irrinunciabilità, riferendosi l'ultimo comma dell'art. 2115 c.c. soltanto alle forme di previdenza obbligatoria, e per l'esercizio dei relativi diritti possono essere previsti termini di decadenza. (Fattispecie relativa al trattamento denominato «anzianità professionale edile» o «a.p.c. straordinaria», erogato dalla cassa edile di mutualità e assistenza e basato su contribuzione dei soli datori di lavoro, e specificamente al termine di decadenza di sei mesi per la relativa domanda, previsto dall'accordo 4 giugno 1987 e decorrente dal riconoscimento della pensione di anzianità, d'inabilità o ai superstiti, ovvero dalla data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia).

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