Cass. civ. n. 11015 del 23 agosto 2000
Testo massima n. 1
I fondi speciali per l'assistenza e la previdenza costituiti nell'ambito della previsione dell'art. 2117 c.c. con la contribuzione sia del datore di lavoro che dei lavoratori, ove non abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, sono assoggettati alla disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute; sono quindi soggetti giuridici, ancorché privi di personalità, che costituiscono centri di imputazione di rapporti giuridici con altri soggetti dell'ordinamento, compreso tra di essi il datore di lavoro che assume l'obbligo di contribuzione; e sono retti da statuti, aventi natura negoziale, la cui interpretazione è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente per violazione delle norme di ermeneutica negoziale o per vizio di motivazione. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che, interpretando lo statuto di una Cassa aziendale aderente all'Intercassa, aveva ritenuto che la prestazione, a carattere perequativo e complementare, prevista in favore del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro senza l'accumulo contributivo di almeno 15 anni di versamenti, spettante anche nel caso di cessazione, prima del raggiungimento di tale anzianità contributiva, dell'iscrizione dalla Cassa di appartenenza non seguita da iscrizione ad altra Cassa aziendale dello stesso sistema dell'Intercassa delle aziende del gruppo IRI).
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