Cass. civ. n. 9860 del 15 aprile 2025
Testo massima n. 1
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Principio della soccombenza - Portata - Condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese - Esclusione - Statuizione sulle spese - Sindacato della Corte di cassazione - Limiti.
In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.