Cass. civ. n. 9868 del 15 aprile 2025
Testo massima n. 1
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Responsabilità disciplinare ex art. 28 della legge notarile - Divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge"- Ricezione di atto suscettibile di sanatoria successivamente all’entrata in vigore dell’art. 29, comma 1-ter, della l. n. 52 del 1985 - Responsabilità del notaio - Sussistenza - Fondamento.
La responsabilità del notaio ex art. 28, comma 1, n. 1 della l. n. 89 del 1913 per il caso di violazione del divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" sussiste pur quando l'atto rogato ed affetto da nullità sia suscettibile di sanatoria, nella specie ex art. 29, comma 1-ter, l. n. 52 del 1985, e ciò in quanto l'illecito disciplinare ha carattere istantaneo e si consuma con la stipula, di modo che la sopravvenuta eliminazione della causa di nullità non incide sul momento consumativo dell'illecito, assumendo rilevanza esclusivamente ai fini della valutazione della gravità della condotta.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1
Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 CORTE COST.
Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1419


