Cass. civ. n. 9869 del 15 aprile 2025

Testo massima n. 1


DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Divisione ereditaria - Principio di universalità - Eccezioni - Previsioni del legislatore o accordo dei condividenti - Conseguenze - Supplemento di divisione ex art. 762 c.c.


Il principio di universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, ma trova eccezione per via legislativa (ex artt. 713, comma 3, 720, 722 1112 del c.c.) o per accordo dei condividenti, tanto che l'art. 762 c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi uno o più beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l'esistenza al momento dell'apertura della successione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1065 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 713
Cod. Civ. art. 727
Cod. Civ. art. 720
Cod. Civ. art. 722
Cod. Civ. art. 1112
Cod. Civ. art. 762

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