Cass. civ. n. 9872 del 15 aprile 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Rinuncia al giudizio successiva alla istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c. - Applicabilità dell'art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la rinuncia al giudizio, formulata successivamente alla richiesta di discussione della proposta di definizione, impedisce l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., poiché, venendo meno l'interesse alla pronuncia, la proposta predetta non può trovare conferma, con conseguente mancanza di conformità tra la stessa e l'esito della decisione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4