Cass. pen. n. 9914 del 02 febbraio 2024

Testo massima n. 1


DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - Nomina del difensore di fiducia - Certa riferibilità della nomina alla parte - Necessità - Sussistenza - Desumibilità da comportamenti concludenti - Sussistenza - Ragioni.


In tema di nomina del difensore di fiducia, è necessario che l'autorità giudiziaria abbia la certezza della riferibilità alla parte della volontà di avvalersi del professionista incaricato, la prova della quale può inferirsi anche da comportamenti concludenti idonei a documentare l'esistenza di un rapporto fiduciario. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 96 cod. proc. pen. ha natura di norma ordinatoria e regolamentare, suscettibile di interpretazione in "bonam partem", in conformità al principio del "favor defensionis").

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 21391 del 2010

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182

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