Cass. civ. n. 9917 del 13 aprile 2023
Testo massima n. 1
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Dalla data di pubblicazione -
Sussistenza - Data di inserimento della sentenza nel registro cronologico - Irrilevanza - Limiti - Mancata apposizione di altra data di deposito - Sussistenza. Il termine per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento della sentenza nel registro cronologico; quest'ultima è irrilevante, a meno che non siano apposte in calce alla sentenza due diverse date e risulti così realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione, la quale impone di accertare il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il suo deposito in cancelleria e l'inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.